impianti di ascensore e montacarichi: IVA al 10% anche per la verifica biennale e straordinaria

impianti di ascensore e montacarichi: IVA al 10% anche per la verifica biennale e straordinaria
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.18 del 24.07.2019, ha confermato la possibilità di applicare l’IVA ridotta al 10% anche alle prestazioni di verifica periodica biennale e straordinaria di ascensori e montacarichi, così come disciplinate dal D.P.R. n.162/1999. (Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori).
 
In merito alle diverse aliquote IVA applicate per la manutenzione degli impianti di ascensore, al fine di comprendere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, occorre ricordare che già nella circolare del 07.04.2000 n. 71/E e nella successiva n. 15/E del 04.03.2013 la stessa Agenzia aveva chiarito che l’aliquota iva al 10% prevista all’art. 7, comma 1, lettera b), della L. n. 488/1999, fosse applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori, in edifici in condominio a prevalente destinazione abitativa, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, in quanto sono riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria.
Ricordiamo che gli articoli 13 e 14 del D.P.R. del 30.04.1999, n. 162, Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori, disciplinano le verifiche periodiche sugli ascensori e montacarichi al fine di garantirne la piena funzionalità degli impianti, precisando che possono essere effettuate anche da organismi di certificazione notificati.
In particolare, l’art. 13, 2° comma, prevede che le operazioni di verifica periodica siano dirette ad accertare la regolare efficienza, funzionalità delle parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto e l’ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. L’art. 14 del D.P.R. n. 162/1999 stabilisce, inoltre, che il controllo straordinario possa essere eseguito dai medesimi soggetti già abilitati per le verifiche periodiche e mira a verificare che siano state rimosse le cause che hanno determinato l’eventuale esito negativo della verifica periodica.
Sia la verifica periodica che la verifica straordinaria sono obbligatorie per legge ed hanno lo scopo di accertare la funzionalità e la sicurezza dell’impianto di ascensore.
Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che per tutte le verifiche indicate dagli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 sono assoggettate all’IVA ridotta al 10% in quanto riconducibili a prestazioni svolte nell’ambito della manutenzione ordinaria, sempre che trattasi di impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Pertanto, il requisito fondamentale per beneficiare dell’applicazione dell’IVA ridotta al 10% è la “prevalente destinazione abitativa del fabbricato” ove è installato l’impianto di ascensore o montacarichi.
A seguito di questa importante risoluzione, molte società che si occupano delle verifiche straordinarie e biennali hanno già inviato ai propri clienti la richiesta di specificare, per ogni impianto manutenuto, la prevalente destinazione abitativa, in modo da applicare l’aliquota IVA ridotta al 10%.
 
In merito alle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate, riprende la circolare del 24 febbraio 1998 n.57/E relativa all’elencazione delle diverse categorie di lavori ed opere dirette all’eliminazione delle barriere, tra cui appunto anche il rifacimento di scale ed ascensori, che già prevedeva l’applicazione dell’IVA ridotta al 4%.
Viene confermato, pertanto, che nella specifica ipotesi di installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, effettuata nell’ambito di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere destinate all’eliminazione e/o al superamento delle barriere architettoniche, si applica l’Iva ridotta del 4%.
L’Agenzia sottolinea che al di fuori di dette ipotesi, l’installazione di ascensore dovrà configurarsi come manutenzione straordinaria soggetta all’IVA del 10%.
Infine, per quanto riguarda i diversi corrispettivi assoggettati a ritenuta d’acconto, l’Agenzia ha chiarito che quelli relativi alle verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162 del 1999, di impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettati alla ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, mentre i corrispettivi relativi ai servizi aggiuntivi dell’impresa di manutenzione, come ad esempio quelli per garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla concessione in comodato di una sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispostivi di telesoccorso, non debbano essere soggetti a ritenuta d’acconto, atteso che tali somme non sono corrisposte in relazione ad interventi ma costituiscono il controvalore di ulteriori ed eventuali obbligazioni assunte dall’ impresa che cura la manutenzione.
Avv. Giuliana Bartiromo