LA "TEORIA DEL CAOS" APPLICATA AL CONDOMINIO

LA “TEORIA DEL CAOS” APPLICATA AL CONDOMINIO
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Pochi giorni fa, durante una discussione tra colleghi, viene sottoposto alla mia attenzione il testo del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, con la domanda «Cosa ne pensate di questo?». Incuriosito, approfondisco e mi ritrovo, non a leggere un testo legislativo, ma (figurativamente) legato su una seggiola sopra ad una bomba ad orologeria ad alto potenziale.
Perché l’art. 4 di questo Decreto è realmente una bomba ad orologeria:
A partire dal 1° gennaio 2020, il committente nell’ambito di contratti di appalto e subappalto, è obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dell’appaltatore e dei subappaltatori, previa provvista mensile messa a disposizione da questi ultimi.
Al comma 2 della disposizione è precisato che tale obbligo “(…) è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.”
Sì, perché le conseguenze dell’applicazione del decreto sono potenzialmente devastanti sia per la categoria degli Amministratori di Condominio che per i Consumatori/Condòmini che, dei servizi di amministrazione condominiale, devono usufruire. Vediamo perché.
Per il nobile fine di contrastare “l’illecita somministrazione di manodopera” lo Stato, non essendo evidentemente in grado di effettuare i controlli presso le aziende ed i cantieri, ritiene più semplice ed economico evitare che i datori di lavoro possano “fare i furbi” delegando il pagamento dei contributi dei dipendenti delle ditte appaltatrici di opere o servizi direttamente al committente.
Ora, se ad adempiere a tale obbligo sono delle aziende già in possesso di un servizio amministrativo dedicato alla compilazione di buste paga, l’aggravio di competenze, seppur incontestabile, non risulta ancora dirompente: si tratta in fondo di ricevere dati congruenti con quelli che già si utilizzano e inserirli in flussi che già si creano. Ma se lo stesso adempimento viene chiesto a chi questo servizio non aveva avuto alcuna necessità di crearlo, per proseguire l’attività i (nuovi) costi devono essere pagati da qualcuno, e questo qualcuno sono gli utenti finali, i consumatori o meglio, nel nostro caso, i condomini.
Già, perché non è ipotizzabile che la mole degli adempimenti che vengono richiesti all’amministratore non debba essere retribuita in modo congruo alle responsabilità connesse; di conseguenza le tariffe verranno ad essere incrementate e questo si tradurrà in un aggravio di costi a carico dell’utente finale, cioè del condomino. Ciò che dimostra che non sono solo le tasse a gravare sui conti dei consumatori, ma anche (e soprattutto…) i costi indiretti che lo Stato non impone ma provoca. Tra questi costi vanno annoverati anche quelli di apertura di altro conto corrente intestato al condominio (con conseguente aggravio di spese bancarie e di imposta di bollo – ma quest’ultima non è in effetti una nuova tassa…)
Ah, ho citato di sfuggita le responsabilità:
1.aprire un conto dedicato dove ricevere dalle ditte appaltatrici (o affidatarie) l’ammontare complessivo del versamento dovuto – NECESSITÀ DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DELL’AVVENUTO VERSAMENTO
2.effettuare il pagamento in vece del soggetto che ha effettuato le ritenute – indicando nella delega di pagamento il codice fiscale di tale soggetto -senza possibilità di effettuare compensazioni con proprie posizioni creditorie (che neanche il soggetto che ha versato le ritenute non potrà ovviamente effettuare, come specificato nello stesso decreto, e in questo modo il suo credito verrà portato in detrazione solo con la presentazione del bilancio o del modello unico – un modo geniale di posticipare il rimborso) – NECESSITÀ DI RISPETTARE I TERMINI DEL PAGAMENTO
3.controllare nominativamente tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale, con dettaglio ore lavorate, ammontare della retribuzione e dettaglio di TUTTE le ritenute effettuate, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente – NECESSITÀ DI RACCOGLIERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY – NECESSITÀ DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI CONTROLLO SUI NOMINATIVI E SUGLI IMPORTI INDICATI
4.compilare le deleghe di pagamento – NECESSITÀ … oh, ma dai!
5.Responsabilità del tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle ditte appaltatrici/affidatarie nei limiti della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti – SI DIVIENE RESPONSABILI PER ATTIVITÀ DI TESORERIA A FAVORE DELLO STATO SENZA PERÒ DIRITTO AD ALCUN COMPENSO
6.Nel caso in cui le ditte appaltatrici/affidatarie non trasmettano i dati o non effettuino il versamento nei termini il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti – PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SENZA SENTENZA DEL GIUDICE
7.dulcis in fundo il decreto stabilisce che “Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con l’applicazione delle soglie di punibilità ivi previste”, cioè reclusione da sei mesi a due anni in caso di ammontare superiore a centocinquantunomila euro per anno d’imposta. Verrebbe da dire meno male, se non fosse che il limite può venire modificato.
Ovviamente non credo che chi ha redatto il decreto avesse in animo di colpire specificamente gli amministratori di condominio gravandoli di adempimenti ulteriori rispetto a quelli che già incombono su di loro, ma di certo la compilazione dello stesso andrebbe quantomeno rivista ponendo delle limitazioni alla sua applicazione quando questa possa così evidentemente danneggiare un’intera categoria professionale oltre che i consumatori.
Da ultimo faccio presente che, tra i soggetti che possono svolgere attività di amministratore di condominio, sono annoverati anche coloro che prestano la propria opera a favore del condominio presso cui hanno la propria abitazione: ovviamente tutto ciò che il decreto prescrive come adempimenti vale anche per tali soggetti. Pertanto, se non vi saranno variazioni in sede di conversione in legge, non posso che augurare a tutti una buona fortuna, ma soprattutto di aprire gli occhi e prendere posizione
Dr. Diego Togni 
Presidente Provinciale AIAC Udine