fase 3 DAL 15.06.2020 AVVISO

Gentili clienti, , Vi informiamo che dal giorno lunedì 15 Giugno 2020 inzierà la fase 3 e  gli uffici riapriranno al pubblico solo su appuntamento e per urgenze non rinviabili, pertanto tutte le attività proseguiranno come di consueto, rimanendo operativi con i collaboratori in Studio e tutti i canali telefonici e telematici a Vs. disposizione.  Le assemblee in presenza sono rinviate a data da destinarsi a titolo precauzionale. Per quando riguarda le tele assemblee si resta in attesa di comprendere l’evoluzione normativa

L’accesso presso i nostri uffici sarà consentito con il seguente protocollo:

1) accesso limitato ad un ristretto numero di persone contemporaneamente e solo ed esclusivamente su appuntamento 

2) verifica della temperatura corporea,

3)  applicazione di gel igienizzante nelle mani, 

4) obbligo di mascherina.

EMERGENZA COVID-19 ACCESSO PRESSO I NOSTRI UFFICI


Gentili clienti, , Vi informiamo che dal giorno lunedì 04 maggio 2020 gli uffici riapriranno al pubblico solo su appuntamento e per urgenze non rinviabili, pertanto tutte le attività proseguiranno come di consueto, rimanendo operativi con i collaboratori in Studio e tutti i canali telefonici e telematici a Vs. disposizione. 

l’accesso presso i nostri uffici sarà consentito con il seguente protocollo:

1) accesso limitato ad un ristretto numero di persone contemporaneamente e solo ed esclusivamente su appuntamento 

2) verifica della temperatura corporea,

3)  applicazione di gel igienizzante nelle mani, 

4) obbligo di mascherina.

Fase 2 – Amministrazioni Di Pasqua dal 18.05.2020

Si comunica che durante la fase 2 lo studio resterà chiuso al pubblico, ovvero sarà garantita l’operatività da remoto.
Sarà possibile accesso di persona solo previo appuntamento e solo 1 alla volta e sono per situazioni improcrastinabili -pertanto, sarà preferita, come da disposizioni normativi l ‘utilizzo della posta elettronica ( daniele.dipasqua@libero.it info@amministrazionidipasqua.it ), del telefono ( 0332.1951773) e delle piattaforme informatiche di video conferenza come zoom .
Vicini ma distanti ricominciamo insieme…
Cordiali saluti
Lo Staff Amministrazioni Di Pasqua

Lavori in casa, gli interventi che danno accesso al maxicredito di imposta

Lavori in casa, gli interventi che
danno accesso al maxicredito di imposta
Pronto il nuovo testo. Fissate le condizioni per l’intervento agevolato: materiali idonei e una polizza anticalamità per il sismabonus. Servono asseverazioni dei tecnici e il visto di conformità fiscale
Il governo rilancia sull’edilizia privata con il superbonus che prevede un credito di imposta del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le condizioni da rispettare
Gli interventi verdi finanziati con il superbonus al 110% per la riqualificazione energetica di condomini e singole abitazioni dovranno garantire «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». È una condizione necessaria per accedere al beneficio. Allo stesso modo i materiali isolanti utilizzati per il “cappotto” termico dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali previsti dal decreto Ambiente 11 ottobre 2017.
Sono due delle modifiche dell’ultima ora apportate agli articoli del decreto rilancio che istituiscono il superbonus. Vogliono rendere ancora più verde l’intervento agevolato. Anche per il sismabonus lo sconto al 110% sarà concesso a una condizione nuova: che contemporaneamente si sottoscriva una polizza assicurativa anticalamità.
Ma quali sono esattamente questi interventi “trainanti” del superbonus che danno accesso al maxicredito di imposta e quali condizioni dovranno rispettare?
Il primo intervento (lettera a) è quello di «isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio». Il cosiddetto cappotto termico.
L’unica condizione posta dalla norma è in questo caso che l’intervento abbia «un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo». Il limite economico agevolabile di questo singolo intervento è pari a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio».
Il secondo intervento “trainante” (lettera b) è la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria». Questo intervento arriva a un tetto di 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari se abbinato «all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione». In questo caso si parla di «interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici».
C’è un terzo tipo di intervento (lettera c) che pure agisce sugli impianti di riscaldamento. In questo terzo caso non c’è l’abbinata con i pannelli solari. Si tratta di «interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione».
La condizione è in questo terzo caso che la nuova caldaia abbia una «efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013». In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese «non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio».
Se l’installazione dei pannelli solari in abbinata all’intervento lettera b) è la condizione per far salire a 30mila euro la spesa massima per unità immobiliare, bisogna aggiungere che il decreto legge guarda con favore comunque al fotovoltaico, abbinato anche agli altri due interventi trainanti, con una detrazione al 110% «fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico».
a cura di Giorgio Santilli

Non il solito amministratore

Come noto a tutti stiamo attraversando un periodo di emergenza sanitaria e di isolamento.
Le nostre attività sono chiuse ancora fino a data da destinarsi, ma siamo attivi sul sociale.
Il nostro studio ha aderito a campagne di aiuto  per le persone/ aziende colpite dal Covid19
e a livello locale sosteniamo l’Associazione Culturale Liberi e Forti Onlus di Luino.
A causa del Corona Virus, tutti gli eventi in programma son stati rinviati a nuova data
Cordialità
Io resto a casa … per il bene di tutti
Amministrazioni Di Pasqua
 

Nuove disposizioni Studio per Emergenza c.d. Coronavirus “COVID-19”

Gentili clienti,
nel protrarsi dell’emergenza legata al controllo della diffusione del c.d. Coronavirus “COVID-19”, recependo le raccomandazioni di limitare per quanto possibile ogni relazione sociale, siamo a comunicarVi la chiusura totale al pubblico dei nostri uffici.
Per ogni comunicazione di qualsiasi natura con gli Studi si invita ad utilizzare i consueti canali telefonici lasciano messaggio  e/o  di posta elettronica, in quanto l’attività interna degli uffici si cercherà di farla proseguire regolarmente.
Certi della Vostra comprensione ed attiva collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Amministrazioni Di Pasqua

proroga certificazione unica 2020 al 31 marzo E comunicazione spese ristrutturazione condomini 2020: scadenza e istruzioni

Oggi, diverse NEWS degne di grande attenzione
Cari Condomini 
anticipiamo l’orario di invio della comunicazione di oggi perchè ci sono diversi provvedimenti degni di attenzione. Quello che stiamo vivendo sta producendo effetti che ci invitano alla prudenza e alla Solidarietà. Agiamo con buonsenso e senza paura, nel rispetto di noi stessi e soprattutto del nostro prossimo.
Invitiamo a rimandare le assemblee nell’ottica del rispetto reciproco e della solidarietà tra tutti noi. Il secondo decreto, in sostanza, ci rinnova l’invito ad evitare o limitare il più possibile situazioni di rischio, anche potenziale. 
Facciamo in modo che tutto quello che stiamo vivendo ci renda più consapevoli e più solidali l’un l’altro.
1. Ufficiale: proroga certificazione unica 2020 al 31 marzo
Certificazione unica 2020: proroga ufficiale al 31 marzo per effetto del secondo decreto legge sul Coronavirus. Ma sono diverse le scadenze fiscali ad essere oggetto di proroga per tutto il territorio nazionale, oltre che alla zona rossa.
Non sarà quindi il prossimo 9 marzo – il 7, che è la scadenza naturale, quest’anno cade di sabato – la data limite per la consegna e l’invio telematico delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata: il secondo decreto legge Coronavirus prevede, infatti, che il termine di scadenza sia oggetto di proroga al prossimo 31 marzo 2020, termine che coinciderà con quello per la consegna al percipiente.
Le scadenze fiscali di marzo 2020 sono prorogate per i residenti nei Comuni colpiti dal coronavirus nelle regioni di Lombardia e Veneto. La proroga generalizzata si applica anche ai contribuenti residenti in territori differenti ma assistiti da intermediari residenti nella zona rossa.
Restano invariati i termini degli ulteriori adempimenti del mese per i contribuenti non residenti nei Comuni colpiti dall’emergenza sanitaria.
2. Proroga comunicazione spese ristrutturazione condomini 2020: scadenza e istruzioni
Proroga per la comunicazione delle spese di ristrutturazione condomini 2020: la scadenza per l’invio telematico slitta al 31 marzo per effetto dell’emergenza coronavirus. Dall’Agenzia delle Entrate era già arrivato un rinvio al 9 marzo, superato dal decreto del Governo.
La proroga del termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate è una delle novità contenute nell’ultimo decreto del Governo per affrontare l’emergenza coronavirus.
3. Basta una sola utenza Entratel per gli Amministratori di condominio
È previsto l’utilizzo di un’unica abilitazione telematica attribuita a chi ricopre la carica di rappresentante per la trasmissione delle dichiarazioni dei diversi condomìni
Una sola utenza telematica attribuita all’amministratore per la trasmissione delle dichiarazioni dei diversi condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante Questa la principale novità contenuta nella risoluzione n. 10 del 28 febbraio 2020  con la quale l’Agenzia risponde alle segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria in merito alle difficoltà operative riscontrate nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti.
In primo luogo vanno identificati quali sono i soggetti interessati, che come previsto dalla normativa (legge n. 220/2012) devono rispondere a determinate caratteristiche quali, ad esempio, il godimento dei diritti civili, non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, non essere sottoposti a misure preventive divenute definitive, non essere interdetti o inabilitati, non essere nell’elenco dei protesti cambiari, possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione iniziale e periodica in materia di amministrazione condominiale.
Oltre alle persone fisiche possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società i cui soci o dipendenti che svolgono l’attività di amministratore posseggano i requisiti sopra citati
Trasmissioni telematiche da parte dei condomìni
Gli amministratori di condominio sono tenuti agli obblighi dei sostituti d’imposta, tra i quali è prevista la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche e dei modelli 770.
Al momento gli amministratori effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni e delle comunicazioni tramite gli intermediari o direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio; quando si trovano nella condizione di rappresentare un numero consistente di condomini la trasmissione diretta da parte dell’amministratore presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare.
Per superare tali difficoltà l’Agenzia consente di effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica.
La verifica della sussistenza della correlazione tra amministratore e condominio è effettuata in base ai dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione: deve risultare che il condominio è registrato con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita Iva è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale).
I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita Iva attiva).
Con la nuova utenza telematica gli amministratori potranno effettuare tutte le comunicazioni di loro competenza come, ad esempio, quelle che consentono la predisposizione della dichiarazione precompilata (articolo 2 del decreto del Mef 1° dicembre 2016), contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché quelle relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione
Infine l’Agenzia fa presente che la perdita della prerogativa di amministratore di condominio determina la revoca dell’utenza telematica e che rimane la possibilità per gli amministratori di trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze proprie del condominio o tramite gli intermediari.
 
Buona settimana a Tutti Voi.
Lo Staff AMMINISTRAZIONI DI PASQUA
 

Adempimenti fiscali degli amministratori di condominio: l'Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per le operazioni telematiche Le novità per gli adempimenti fiscali degli amministratori di condominio previsti dalla circolare n. 10/E del 27 febbraio 2020

Adempimenti fiscali degli amministratori di condominio: l’Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per le operazioni telematiche

Le novità per gli adempimenti fiscali degli amministratori di condominio previsti dalla circolare n. 10/E del 27 febbraio 2020

Con la risoluzione n. 10/E del 27.02.2020 l’Agenzia delle Entrate, in risposta alle richieste arrivate dalle associazioni di categoria degli amministratori condominiali, ha fornito delle istruzioni per la trasmissione delle dichiarazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate cui gli amministratori sono tenuti per i condomìni dagli stessi amministrati.
L’Agenzia, dopo aver ricordato quali siano i requisiti per esercitare l’attività di amministratore condominiale, sia quale persona fisica che come società (in questo caso i requisiti devono essere posseduti dai soci, dagli amministratori o dai dipendenti della società), ricorda come gli amministratori sono tenuti all’adempimento della trasmissione telematica di Certificazioni Uniche e Modelli 770 quali sostituti d’imposta (art. 23 DPR 600/73); tali adempimenti possono essere svolti sia direttamente dagli amministratori, tramite l’utenza intestata al condominio, sia tramite intermediari.

Molti invii, unica utenza

Nel caso l’amministratore debba svolgere la trasmissione per un considerevole numero di condomìnì, quanti sono i condomìni dallo stesso amministrati, potrà inviare le dichiarazioni telematiche non tramite le singole utenze condominiali, ma tramite un’unica utenza intestata all’amministratore stesso, al fine di facilitare lo svolgimento degli adempimenti.
In quest’ultimo caso il collegamento tra amministratore e condominio amministrato sarà verificato tramite i dati presenti nell’Anagrafe Tributaria e derivanti dai modelli AA5 ed AA7 presentati al momento della registrazione: in particolare il condominio dovrà essere identificato dal codice 51 (Condomini) e l’amministratore dal codice 13 (Amministratore di condominio) o dal codice 1 se il condominio è dotato di Partita IVA (quale Rappresentante legale).
I dati del condominio se non registrati correttamente possono essere variati tramite il modello AA5 (AA7 per i condomini con partita IVA); tale adempimento potra essere svolto direttamente (tramite il servizio Fisconline o Entratel) con l’utenza del condominio, tramite intermediari o tramite presentazione dei modelli presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: https://www.condominioweb.com/le-novita-per-gli-adempimenti-fiscali-degli-amministratori-di-condominio.16725

Le raccomandazioni per limitare il rischio di contagio nelle parti comuni degli edifici

 
 
Le raccomandazioni per limitare il rischio di contagio nelle parti comuni degli edifici. Le richieste di agevolazioni dall’associazione di amministratori.

Come si può evitare il contagio da coronavirus in un condominio? Al di là delle raccomandazioni che da qualche giorno sono state fatte sia dalle autorità sanitarie sia da Governo e Regioni per impedire che l’epidemia possa allargarsi ulteriormente, ci sono alcuni comportamenti che non vanno sottovalutati e che, ad esempio, l’amministratore di un condominio dovrebbe diffondere agli abitanti del suo stabile di competenza. Ecco quelli più importanti raccomandati dal ministero della Salute e dal Governo.

Pulizia e disinfezione dei locali

Scrive il ministero nell’ultima nota riferita alla prevenzione del coronavirus: «A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)».

Assemblee di condominio

Il Decreto Legge approvato nel Consiglio del Ministri del 23 febbraio 2020 prevede che nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti adottino ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Una di queste misure è «la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato», prevista, tra l’altro da ordinanza regionale.
È importante segnalare che le assemblee a cui dovessero partecipare persone impossibilitate perché provenienti da zone interessate da limitazioni di movimento sarebbero comunque da evitare: la delibera dell’assemblea sarebbe probabilmente annullabile.
Il rinvio delle assemblee è consigliabile nelle regioni interessate dai provvedimenti restrittivi, quindi in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Uso dell’ascensore

Evitare gli incontri ravvicinati significa, ad esempio, prediligere le scale all’uso dell’ascensore in condominio, a meno che non se ne possa fare a meno e, possibilmente, una persona per volta.

Imposte e sospensioni di adempimenti

Il provvedimento in arrivo che prevede agevolazioni fiscali per gli operatori economici che abbiano subìto delle conseguenze negative a causa della diffusione del coronavirus interesserà anche gli amministratori di condominio.
L’Associazione nazionale amministratori professionali di condominio (Anapic) in primis ha chiesto la sospensione del pagamento di tutte le imposte, soprattutto nelle Regioni più colpite dall’emergenza e con maggior numero di persone infette. L’associazione suggerisce alle istituzioni «che, in attesa che la situazione rientri nella norma, si sospenda e si posticipi il termine di ogni adempimento o comunicazione fiscale anche per fruire dei bonus previsti (90 per cento sulle facciate) e che nelle aree contagiate siano garantiti servizi di emergenza con squadre pronte ad intervenire in caso di necessità, riscaldamento, acqua luce e gas , in particolare per l’acquisto di viveri di prima necessità. Per la categoria degli amministratori sia confermata la sospensione di tutte le riunioni ed assemblee condominiali, fino a quando la situazione rientrerà nella normalità».
tratto da www.laleggepertutti.it del 24.02.2020