Legge n. 157 del 19 dicembre 2019

Segnaliamo che la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e le successive risoluzioni di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate,
hanno previsto nuovi obblighi per i soggetti committenti
 
VERSAMENTO RIPARTITO DELLE RITENUTE FISCALI DEI DIPENDENTI
PER APPALTO, SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO
 
L’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito nella legge 19 dicembre  2019,  n.  157 ha introdotto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17, l’articolo 17 bis concernente “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed  estensione  del  regime  del  reverse  charge  per  il  contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
Con riferimento alla decorrenza dei nuovi obblighi previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. Primo appuntamento dunque, al 16 febbraio 2020.
 
Soggetti interessati alla riforma
 
− le società e associazioni indicate nell’articolo 5, Tuir;
− gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, Tuir;
− le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
− le imprese agricole;
− le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
− il curatore fallimentare;
− il commissario liquidatore;
− il condominio.
Tali soggetti devono, inoltre, essere residenti in Italia.
 
Fattispecie ricomprese
Affidamento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Occorre, dunque monitorare in caso di affidamento di più appalti successivi nel corso dell’anno ad uno stesso soggetto, quello che comporta il superamento dei € 200.000. La disposizione, per quanto entri in vigore il 1° gennaio 2020, riguarda anche gli appalti in corso al 31 dicembre 2019.
 
Tipologie di contratto
Appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati e apporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In considerazione del tenore letterale della norma non vi rientrano, dunque, ad esempio, i contratti di trasporti eseguiti dal commissionario con veicoli propri.
 
Obblighi
I committenti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che hanno l’obbligo di rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento (Modello F24) relative al versamento delle seguenti ritenute relative a lavoratori dipendenti e collaboratori:
1. Irpef
2. addizionale regionale Irpef
3. addizionale comunale Irpef
relativamente ai soli lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
 
Deleghe distinte
Il versamento delle suddette ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe (F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Tanto premesso, con risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, è stato istituito il seguente codice identificativo: “09” denominato “Committente”.
 
Obblighi strumentali
Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi delle RA versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (quindi in via generale entro il giorno 21 del mese successivo a quello di trattenimento), l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice (oltre che al committente principale):
1. i singoli F24;
2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
 
Comportamento del committente in caso di inadempimento
Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute (ordinariamente dunque il giorno 21 del mese successivo), abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:

  • questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali (Mod. F24) e le informazioni relative ai lavoratori (prospetto), ovvero,
  • il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla predetta documentazione trasmessa al committente, quest’ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento.
  • Tale blocco dei pagamenti non deve però superare:

– un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli (differenza tra prospetto dipendenti e Modello F24);
– ovvero il 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio (è da ritenersi che l’ipotesi ricorra quanto l’appaltatore non abbia fatto pervenire il modello F24 e il prospetto di dettaglio delle ritenute dei lavoratori impiegati nell’appalto e quindi il committente non sia in grado di verificare l’ammontare delle RA non versate)
In queste ipotesi l’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria (negligenti) non possono attivare azione esecutiva per il soddisfacimento del proprio credito.
 
Sanzioni per il committente
In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria, senza possibilità di compensazione.
I soggetti privilegiati “premiati”
La procedura di cui sopra non trova applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:
1. risultino in attività da almeno 3 anni
2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi
3. abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
I predetti requisiti dovranno essere certificati dall’Agenzia delle Entrate.
Al riguardo, è in corso di predisposizione una apposita attestazione che l’Agenzia rilascerà agli interessati in via telematica del valore di 4 mesi, trascorsi i quali dovrà essere nuovamente prelevata in formato aggiornato.
 
Impossibilità di versare i contributi tramite compensazione
Viene esclusa la possibilità, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impegnati sull’appalto e/o servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. L’esclusione in argomento prescinde dall’ammontare dell’appalto (superiore o meno dei € 200.000).
 
Obbligo generalizzato di reverse charge
È prevista (ma si è in attesa dell’autorizzazione della UE) l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite:
 contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
La disposizione si applica anche ai suddetti contratti che non hanno per oggetto lavori in edilizia.
Viceversa, non si applica alle prestazioni resa alle PA e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment nonché alle agenzie per il lavoro.
 
Brescia, 28 gennaio 2020
Studio Gorini
Consulenti del Lavoro

BONUS FACCIATE 2020

BONUS FACCIATE
 
AMBITO DI APPLICAZIONE – Il bonus facciate è la vera novità della Legge di bilancio e rappresenta un’ulteriore fattispecie di intervento edilizio che darà diritto, per le spese sostenute nel 2020, ad una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta laddove la stessa rispecchi i requisiti previsti dalla norma. Il meccanismo di recupero prevede la suddivisione del beneficio in 10 anni con l’ulteriore vantaggio (molto importante) che non è previsto un limite di spesa e, pertanto, la detrazione d’imposta potrà essere calcolata sull’intera cifra necessaria a realizzare l’intervento.
Più nello specifico il comma 219 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento. Dal momento che il testo fa riferimento unicamente alle spese “sostenute nel 2020” è da ritenere che l’agevolazione possa spettare anche nel caso in cui l’intervento agevolabile sia iniziato in anni precedenti; sarà da chiarire poi se la detrazione d’imposta del 90% riguardi unicamente le persone fisiche (Irpef) o possa essere beneficiata anche dai soggetti Ires. La genericità del testo normativo lascia spazio infatti anche ad una interpretazione più ampia dell’ambito applicativo della stessa. Sul punto è opportuno attendere i chiarimenti ufficiali. La norma infatti richiama le disposizioni del Dm 18 febbraio 1998 n. 41 che a loro volta fanno riferimento alla detrazione Irpef ex legge 449/1997. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
TIPOLOGIA DI EDIFICIO – Dall’analisi della norma è possibile comprendere come vi sia un primo presupposto da rispettare che riguarda l’ubicazione dell’immobile. Al riguardo è utile ricordare che l’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Va poi evidenziato che non sono previsti limiti in merito alla natura dell’edificio e, contrariamente a quanto avviene per le spese di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione non è limitata ai soli immobili abitativi. Anche su tale questione è opportuno attendere comunque un chiarimento ufficiale stante, come detto, il richiamo alle disposizioni del regolamento di cui al Dm 41/1998.
INTERVENTI AGEVOLATI – Quanto all’ambito oggettivo dell’intervento va segnalato che lo stesso può riferirsi  alternativamente:
ad una mera manutenzione ordinaria consistente nella sola pulitura o tinteggiatura esterna;
ad un intervento più consistente che può essere invece di manutenzione straordinaria;
nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.
Per tale ultima tipologia di interventi la norma prevede che ai fini delle verifiche e dei controlli vengano applicati i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
In particolare, il comma 3-bis prevede che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al ministero dello Sviluppo economico, al Mef, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Il successivo comma 3-ter ha previsto che, con uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, fossero definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali chein situ, eseguiti dall’Enea e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Il comma 221 stabilisce poi che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Non possono beneficiare del bonus nella misura del 90% quindi, ad esempio, interventi su strutture trasparenti quali la sostituzione degli infissi che, laddove rispettino i requisiti di risparmio energetico potranno beneficiare del bonus specifico nella misura del 50%.
Analogamente non sono agevolabili gli interventi su grondaie che potranno invece beneficiare dell’agevolazione nella misura del 50% se riferibili a manutenzioni ordinarie su parti comuni di edifici ovvero in caso di interventi a carattere straordinario sulle singole unità.
Il comma 223 dell’articolo 1 della legge 160/2019 prevede inoltre, come più volte detto, che si applichino le disposizioni del regolamento di cui decreto del ministero della Finanze 18 febbraio 1998 n. 41. In ragione di ciò per il “bonus facciate” valgono le medesime regole ormai note che sono comuni anche alle altre agevolazioni edilizie. Tra queste in particolare i pagamenti da effettuarsi tramite bonifico e per il quale ci sarà da capire se sarà istituita o meno un’apposita causale per i bonifici.
 
 
BONUS FACCIATE – SCHEMA
 
Termine  
Norma non a regime introdotta con la legge di bilancio 2020 e valida fino a tutto il 31 dicembre 2020.
 
Spese agevolabili 
 
Interventi sulle facciate compresi balconi, ornamenti e fregi con le seguenti precisazioni:
– esclusione di tutti gli interventi che non riguardino strutture opache (quali impianti, pluviali, cavi e infissi);
– se l’intervento riguarda il rifacimento dell’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie opaca bisogna abbinare i lavori ad un intervento di risparmio energetico.
Vi rientrano solo gli edifici ubicati in “zona omogenea” A o B come definite dal DM 1444/68.
 
Percentuale di detraibilità     90%
 
Calcolo della detrazione
La detrazione viene calcolata sulla spesa, non è stato indicato alcun tetto massimo.
 
Durata della detrazione
L’importo detraibile va ripartito in quote annuali di pari importo in un arco temporale di 10 anni.
 
Soggetti che possono fruire
Persone fisiche
 
Imposta
Valido ai solo fini IRPEF
 
Edifici
Valido solo per interventi effettuati su edifici a prevalente destinazione residenziale ubicati nelle zone A e B.
 
 

Nuovi Servizi Gratuiti per i Condomini dal 2020 -Pec

A partire dal 2020  i condomini che faranno richiesta a mezzo mail
potranno attivare gratuitamente un indirizzo Pec -posta elettronica certificata  da utilizzare non solo per le vicende condominiali
ma anche per uso personale e quindi comunicare ad esempio con enti ecc
Per i primi due anni il costo per il condominio è pari a zero , in quanto offerto a chi  è da noi gestito , successivamente in caso di rinnovo il costo sarà considerato una spese personali circa 20,00 annui
Cordiali saluti e Buon 2020 a tutti Voi e alle Vostre famiglie
Amministrazioni Di Pasqua

Novità obbligo del Reverse charge

Ci siamo.
E’ di pochi minuti fa l’approvazione degli emendamenti tanto voluti  da tutti gli amministratori di condominio.

Il provvedimento approvato in commissione restringe l’obbligo del reverse charge esclusivamente ai committenti che appaltino opere per importi superiori ai 200.000 euro, caratterizzati da prevalente utiiizzo di manodopera, con l’appaltatore/subappaltatore che opera presso la sede del committente, con utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo.

Il reverse charge, da noi amministratori tanto temuto, non si applicherà quindi ai condomini, ma limiterà il suo ambito di applicazione ai casi di appalto alle c.d. P.Iva

Ci complimentiamo con noi stessi e quanti hanno dato il loro contributo per aver evitato il rischio che, lavori appaltati dal condominio (tipo le facciate), si bloccassero causa l’obbligo di sospendere i pagamenti all’impresa (la quale avrebbe, a sua volta, sospeso i lavori) con la conseguenza di ponteggi fermi in facciata, fastidi e problemi per i condomini.
Ma soprattutto maggiori costi per l’occupazione suolo.

Grazie a tutti.

Posta Elettonica Certificata per il singolo condomino -Nuovo servizio per i condomini 2020

La casella PEC per privati anche per  il condominio

Semplificazione: moduli firmati e consegnati all’Amministratore, nessun intervento in proprio o spostamento, la scadenza annuale viene pagata dallo studio e/o addebitata nelle spese personali
Rapidità e prova di attivazione: la procedura comprende l’invio di un messaggio di prova che certifica l’attivazione e il funzionamento della casella PEC personale.
Massima Privacy: solo il titolare della casella PEC conosce la password di accesso che viene inviata direttamente dai sistemi di ArubaPEC SpA.
Costo:  gratuito per i condomini gestiti da Amministrazione Di Pasqua nel 2020
Aiuto all’ambiente: utilizzando la PEC si elimina – o riduce – l’uso di carta, toner, spedizioni raccomandate, rapporto con l’ufficio postale. Tutti i documenti del condominio sono file .pdf che possono anche non essere stampati (o stampati solo in parte) dal destinatario.
 
Eliminazione raccomandate: la casella PEC può sostituire le raccomandate da inviare a pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni, compagnie telefoniche-energia-gas, professionisti, etc. E naturalmente all’Amministratore di condominio.
Domicilio digitale: già oggi la casella PEC può essere utilizzata come domicilio digitale chiedendo all’Agenzia delle Entrate di inviare eventuali documenti solo sulla casella PEC.
 I condomini che sono interessati potranno fare richiesta allo studio inviando mail . Seguiranno istruzioni e relativi moduli da compilare e consegnare 

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LA "TEORIA DEL CAOS" APPLICATA AL CONDOMINIO

LA “TEORIA DEL CAOS” APPLICATA AL CONDOMINIO
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Pochi giorni fa, durante una discussione tra colleghi, viene sottoposto alla mia attenzione il testo del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, con la domanda «Cosa ne pensate di questo?». Incuriosito, approfondisco e mi ritrovo, non a leggere un testo legislativo, ma (figurativamente) legato su una seggiola sopra ad una bomba ad orologeria ad alto potenziale.
Perché l’art. 4 di questo Decreto è realmente una bomba ad orologeria:
A partire dal 1° gennaio 2020, il committente nell’ambito di contratti di appalto e subappalto, è obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dell’appaltatore e dei subappaltatori, previa provvista mensile messa a disposizione da questi ultimi.
Al comma 2 della disposizione è precisato che tale obbligo “(…) è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.”
Sì, perché le conseguenze dell’applicazione del decreto sono potenzialmente devastanti sia per la categoria degli Amministratori di Condominio che per i Consumatori/Condòmini che, dei servizi di amministrazione condominiale, devono usufruire. Vediamo perché.
Per il nobile fine di contrastare “l’illecita somministrazione di manodopera” lo Stato, non essendo evidentemente in grado di effettuare i controlli presso le aziende ed i cantieri, ritiene più semplice ed economico evitare che i datori di lavoro possano “fare i furbi” delegando il pagamento dei contributi dei dipendenti delle ditte appaltatrici di opere o servizi direttamente al committente.
Ora, se ad adempiere a tale obbligo sono delle aziende già in possesso di un servizio amministrativo dedicato alla compilazione di buste paga, l’aggravio di competenze, seppur incontestabile, non risulta ancora dirompente: si tratta in fondo di ricevere dati congruenti con quelli che già si utilizzano e inserirli in flussi che già si creano. Ma se lo stesso adempimento viene chiesto a chi questo servizio non aveva avuto alcuna necessità di crearlo, per proseguire l’attività i (nuovi) costi devono essere pagati da qualcuno, e questo qualcuno sono gli utenti finali, i consumatori o meglio, nel nostro caso, i condomini.
Già, perché non è ipotizzabile che la mole degli adempimenti che vengono richiesti all’amministratore non debba essere retribuita in modo congruo alle responsabilità connesse; di conseguenza le tariffe verranno ad essere incrementate e questo si tradurrà in un aggravio di costi a carico dell’utente finale, cioè del condomino. Ciò che dimostra che non sono solo le tasse a gravare sui conti dei consumatori, ma anche (e soprattutto…) i costi indiretti che lo Stato non impone ma provoca. Tra questi costi vanno annoverati anche quelli di apertura di altro conto corrente intestato al condominio (con conseguente aggravio di spese bancarie e di imposta di bollo – ma quest’ultima non è in effetti una nuova tassa…)
Ah, ho citato di sfuggita le responsabilità:
1.aprire un conto dedicato dove ricevere dalle ditte appaltatrici (o affidatarie) l’ammontare complessivo del versamento dovuto – NECESSITÀ DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DELL’AVVENUTO VERSAMENTO
2.effettuare il pagamento in vece del soggetto che ha effettuato le ritenute – indicando nella delega di pagamento il codice fiscale di tale soggetto -senza possibilità di effettuare compensazioni con proprie posizioni creditorie (che neanche il soggetto che ha versato le ritenute non potrà ovviamente effettuare, come specificato nello stesso decreto, e in questo modo il suo credito verrà portato in detrazione solo con la presentazione del bilancio o del modello unico – un modo geniale di posticipare il rimborso) – NECESSITÀ DI RISPETTARE I TERMINI DEL PAGAMENTO
3.controllare nominativamente tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale, con dettaglio ore lavorate, ammontare della retribuzione e dettaglio di TUTTE le ritenute effettuate, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente – NECESSITÀ DI RACCOGLIERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY – NECESSITÀ DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI CONTROLLO SUI NOMINATIVI E SUGLI IMPORTI INDICATI
4.compilare le deleghe di pagamento – NECESSITÀ … oh, ma dai!
5.Responsabilità del tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle ditte appaltatrici/affidatarie nei limiti della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti – SI DIVIENE RESPONSABILI PER ATTIVITÀ DI TESORERIA A FAVORE DELLO STATO SENZA PERÒ DIRITTO AD ALCUN COMPENSO
6.Nel caso in cui le ditte appaltatrici/affidatarie non trasmettano i dati o non effettuino il versamento nei termini il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti – PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SENZA SENTENZA DEL GIUDICE
7.dulcis in fundo il decreto stabilisce che “Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con l’applicazione delle soglie di punibilità ivi previste”, cioè reclusione da sei mesi a due anni in caso di ammontare superiore a centocinquantunomila euro per anno d’imposta. Verrebbe da dire meno male, se non fosse che il limite può venire modificato.
Ovviamente non credo che chi ha redatto il decreto avesse in animo di colpire specificamente gli amministratori di condominio gravandoli di adempimenti ulteriori rispetto a quelli che già incombono su di loro, ma di certo la compilazione dello stesso andrebbe quantomeno rivista ponendo delle limitazioni alla sua applicazione quando questa possa così evidentemente danneggiare un’intera categoria professionale oltre che i consumatori.
Da ultimo faccio presente che, tra i soggetti che possono svolgere attività di amministratore di condominio, sono annoverati anche coloro che prestano la propria opera a favore del condominio presso cui hanno la propria abitazione: ovviamente tutto ciò che il decreto prescrive come adempimenti vale anche per tali soggetti. Pertanto, se non vi saranno variazioni in sede di conversione in legge, non posso che augurare a tutti una buona fortuna, ma soprattutto di aprire gli occhi e prendere posizione
Dr. Diego Togni 
Presidente Provinciale AIAC Udine

Obbligo per il condominio di versare le ritenute fiscali dovute dall’ impresa committente.

ATTENZIONE: Avevo predisposto un’altra new, ma quando mi è arrivata questa informazione fresca fresca non potevo non trasmettervela.
Dovete e dobbiamo far sentire la nostra voce! 
 
Obbligo per il condominio di versare le ritenute fiscali dovute dall’ impresa committente.
I condomìni che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’ impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’ esecuzione dell’opera o del servizio.
L’obbligo di cui al comma 1 è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’ impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Obbligo per il condominio di aprire uno specifico conto corrente bancario o postale su cui ricevere i fondi per pagare le ritenute per conto della ditta committente
L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.
Obbligo per le imprese di comunicare al condominio tramite PEC una serie di informazioni entro il termine di cui al comma 3.
Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e,
per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in
esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione  ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma.
I condomìni sono responsabili per tempestivo versamento delle ritenute
I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento
delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3.I condomìni devono comunicare alle imprese entro 5 giorni tramite PEC l’ effettuazione del pagamento
Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l’effettuazione del pagamento.
Ovviamente sono previste sanzioni per gli inadempienti
Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, e’ punito ai sensi
dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con l’applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.
Il nuovo supplizio sarà comminato a partire dal 1 gennaio 2020
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2020.
 
leggi il testo del decreto: https://www.aziendacondominio.it/ritenute-e-compensazioni-in-appalti-e-subappalti-ed-estensione-del-regime-del-reverse-charge-per-il-contrasto-dellillecita-somministrazione-di-manodopera/121438
 
p.s. Nel titolo della scorsa newsletter c’era un refuso, un mero errore di battitura di cui ci scusiamo. “Chi non fa non sbaglia”… può capitare e capiterà… sappiamo che chi ci legge comprende e comprenderà. Ringraziamo per la collaborazione!
Si accettano indubbiamente e favorevolmente le critiche costruttive. 
Lo Staff AIAC
e Amministrazione Di Pasqua –

Il calendario condiviso.Un pratico strumento per organizzare la vita professionale dell'amministratore di condominio

 
 
Il calendario condiviso.Un pratico strumento per organizzare la vita professionale dell’amministratore di condominio
Uno strumento utile per il tuo studio di amministrazione condominiale che nell’organizzazione dello Studio e della tua vita
 
La vita, professionale e non, dell’Amministratore di Condominio è scandita da impegni, appuntamenti e scadenze importanti: assemblee condominiali, incontri con i fornitori ecc. ecc. Queste possono interessare l’Amministratore stesso ma anche l’intero staff che lo accompagna nello svolgimento quotidiano della professione. Capita, purtroppo, di dimenticare alcune date, e non per incuranza ma per un’errata valutazione dei supporti dove segnare le stesse; utilizzare l’agenda cartacea permette sicuramente di segnare velocemente una data, ma è facilmente dimenticabile sulla scrivania, così come l’utilizzo di mail per promemoria “non organizzato”. A questo va aggiungersi spesso la presenza del personale che, se non correttamente informato e/o organizzato, farà fatica a districarsi fra appuntamenti presi e orari liberi.
Come per altri aspetti importanti della nostra vita, la tecnologia ci viene in soccorso con diversi strumenti utili per ovviare a queste problematiche che permettono anche un ingente risparmio di tempo e, soprattutto, di pazienza.
Molti gli strumenti che ci vengono in soccorso, anche offerti da grandi colossi del Web: Apple, Google, Microsoft su tutti.
Questi strumenti virtuali non permettono soltanto di appuntare i propri impegni comodamente dal proprio smartphone/iPhone, dal proprio tablet/iPad o dal proprio Pc/Mac, ma permettono soprattutto di sincronizzare gli eventi su tutti i propri dispositivi e condividerli con altri utenti, che siano colleghi, fornitori, parenti o amici.
 
Dopo una lunga e meticolosa ricerca ed esperienza operativa, consiglio caldamente di scegliere fra questi due strumenti utili per svolgere la funzione di calendario condiviso: TeamUp e Google Calendar .
TeamUp
TeamUp è uno strumento non ampiamente conosciuto, almeno nel territorio nazionale, ma che offre diverse opportunità interessanti nella gestione degli appuntamenti. La peculiarità di TeamUp è la possibilità di creare un calendario senza iscrizione, completamente accessibile tramite indirizzo web. L’interfaccia grafica semplice ed essenziale ne favorisce l’utilizzo immediato, oltre per la comodità di renderlo accessibile via link. TeamUp è gratuito nella versione basica tuttavia, nell’ottica della Cybersecurity, consiglio di sottoscrivere almeno il piano Plus che, con 8$/mese, consente l’utilizzo della protezione password oltre che la ricezione diun comodo promemoria via mail ogni mattina, contenente l’elenco gli impegni della giornata.
I vantaggi di TeamUp rispetto ad altri calendari virtuali:

  • accesso diretto tramite link;
  • accesso utente con username e password non necessario (ma possibile e, quindi, consigliato);
  • · organizzabile in sotto-calendari, che permette quindi la gestione in contemporanea di più “aree” d’interesse;
  • usabilità dell’interfaccia, molto chiara e semplice;
  • presenti le App per l’utilizzo da mobile;
  • completamente in italiano.

Il sistema permette la creazione di un calendario in pochi secondi, compilando i campi prestabiliti:

  • · Nome calendario
  • · Email
  • · Lingua
  • · Timezone
  • · Indirizzo mail valido
  • il tipo di piano (basic – gratuito, plus, premium, enterprise)
  • · il layout col quale è possibile generare un calendario preconfigurato per alcuni casi d’uso comuni.

Le scelte possibili in questo caso sono calendario vuoto, Team calendar, reservation calendar, events calendar, conference calendar.
A compilazione effettuata, il sistema genererà un link (che viene anche inviato alla mail indicata, che diverrà amministratore del calendario) per l’accesso; questo link dev’essere tenuto in totale sicurezza, in quanto permette l’accesso a consultazione e modifica del calendario stesso (consiglio come sopra la versione Plus per garantire la sicurezza dello stesso ed evitare complicazioni date da un errato utilizzo “umano”)
Google Calendar
Un altro importantissimo, e davvero conosciuto, strumento utile è il calendario Google; questo permette la condivisione dei calendari e relativi eventi fra collaboratori, partner, amici, parenti, anche tramite gli account personali.
È possibile condividere il proprio calendario organizzandolo in questa modalità: si può creare un nuovo calendario modificabile da più persone, ad esempio un calendario “Progetto” oppure “Ferie” al quale si possono aggiungere eventi, condivisi con le singole persone.
Quando si aggiunge una persona al calendario, si può decidere in che modo visualizzare gli eventi e se la stessa può apportare modifiche. Per utilizzare Google Calendar è necessario che tutte le persone che avranno accesso al calendario dispongano di un account Google.
I vantaggi di Google Calendar rispetto ad altri calendari virtuali:

  • accesso protetto grazie all’autenticazione Google;
  • organizzabile in sotto-calendari, che permette quindi la gestione in contemporanea di più “aree” d’interesse;
  • possibilità di dettagliare maggiormente l’evento, inserendo allegati e descrizioni;
  • possibilità di geolocalizzare l’appuntamento che, a click, permette di ottenere le indicazioni per raggiungere il luogo prestabilito tramite Google Maps;
  • · notifiche anche via mail, con impostazione dell’anticipo delle stesse;
  • presenti le App per l’utilizzo da mobile;
  • completamente in italiano.

Che tu scelga TeamUp, per un rapido calendario condivisibile via link, un più strutturato Google Calendar, o di altri strumenti, il mio invito è sempre quello di avvalerti della tecnologia per semplificare ed innovare il tuo lavoro di Studio, ottimizzando la gestione delle incombenze, evitando così di fare figuracce per appuntamenti dimenticati e segnati su qualche foglietto e, soprattutto, dei gran mal di testa.
Manuel De Stefano – Informatico esperto in Cybersecurity
Fonte: https://www.condominioweb.com/amministratore-calendario-condiviso.16365

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Condominio: in carcere per aver fatto cantare i galli

Fa’ un po’ sorridere,
ma è un caso che fa riflettere!
Condominio: in carcere per aver
fatto cantare i galli
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E’ un tema questo che riguarda tantissimi di voi e che, spesso, non si sa come gestire. In questo particolare caso si tratta di galli, ma quanti di voi mi contattano perchè non sanno come gestire le immissioni moleste lesive dei diritti dei vostri condomini?
Vi invito a leggere questo caso.
La Cassazione, con sentenza n. 41601/2019, rigetta il ricorso dell’imputato, condannato per il reato di disturbo alle persone perché ha permesso ai propri galli di cantare di giorno e di notte, ignorando per lungo tempo i richiami dell’amministratore di condominio e le lamentele degli altri condomini, che hanno riportato disturbi del sonno documentati, tanto che una di loro ha deciso addirittura di cambiare casa.
La vicenda processuale
La Corte di appello conferma la sentenza con cui il Tribunale ha condannato l’imputato a 20 giorni di arresto, perché ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e 659 c.p., in quanto non ha impedito il canto dei suoi tre galli, lasciati liberi in orario notturno e senza le cautele opportune per contenere le emissioni sonore, nonostante le segnalazioni ricevute, disturbando così il riposo di una quantità indeterminata di persone.
Il ricorso in Cassazione
Ricorre in Cassazione l’imputato lamentando:

  • l’omessa motivazione sul mancato riconoscimento della tenuità del fatto, evidenziando come in ogni caso tale giudizio può essere compiuto d’ufficio dalla Corte di legittimità;
  • l’assenza di un adeguato accertamento finalizzato a stabilire nel concreto il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni sonore e quindi l’effettivo disturbo recato a un numero indeterminato di persone. Le verifiche svolte sono state effettuate senza l’opportuna strumentazione tecnica e in un arco temporale troppo ristretto, che ha impedito di accertare l’elemento oggettivo del reato contestato. I condomini effettivamente “disturbati” dalle emissioni sonore dei galli inoltre erano solo tre, mentre nessuno, al di fuori del condominio, ha mai avanzato lamentele al riguardo;
  • l’assenza della “suitas” nella condotta e dell’elemento soggettivo del reato contestato, considerato che l’imputato non ha mai avuto coscienza e volontà del fatto che il proprio comportamento omissivo potesse ledere la tranquillità pubblica, ritenendo con certezza, che i suoni provenissero in realtà dai galli di proprietà del vicino di casa, coimputato nello stesso procedimento. Nè poteva considerarsi integrata la colpa generica ascritta, stante la mancata considerazione della buona fede dell’imputato, idonea a incidere sulla valutazione dell’elemento soggettivo;
  • il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto non è stata provata la durata prolungata delle emissioni sonore. Il tecnico dell’Arpa ha infatti eseguito i rilievi sono due volte in un arco di tempo molto ristretto. La Corte inoltre non ha considerato che l’imputato, anche per età, ha adottato ogni cautela per impedire qualunque emissione sonora, tenendo un comportamento processuale sempre collaborativo.

Integra disturbo alle persone far cantare i galli senza curarsi delle lamentele
La Cassazione, con sentenza penale n. 41601/2019 dichiara il ricorso inammissibile, motivando sui singoli motivi nel seguente modo:
la condotta per cui si procede, protrattasi per sei mesi non può essere considerata occasionale;
sul secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente la Corte rileva come, dalle testimonianze è emerso che i galli e le galline, tenuti dall’imputato nel cortile condominiale cantavano di giorno e di notte, alla vista della luce naturale, dei lampioni e dei fari delle automobili. Questa situazione, prolungatasi nonostante le proteste degli altri abitanti del condominio e i richiami formali dell’amministratore, provocava non pochi disagi ai condomini “impedendo loro di dormire regolarmente e di compiere durante il giorno le ordinarie attività domestiche senza fastidi” al punto che una di loro decideva di cambiare casa. A conferma ulteriori delle dichiarazioni dei testi, tutti convergenti, il tecnico Arpa rilevava, nel corso di due sopralluoghi, che i galli dell’imputato “rinchiusi in una baracca, cantavano per 5-6 minuti a intervalli di 20-30 minuti, venendo calcolati in 18 minuti, 106 eventi sonori, percepibili anche dalla strada, con una frequenza di 10 secondi uno dall’altro.” I galli di proprietà del vicino coimputato inoltre rispondevano ai richiami dei galli dell’odierno ricorrente, amplificando, soprattutto durante la notte, i suoni esterni percepiti dai condomini.
Da qui la configurazione della fattispecie contravvenzionale previsto dall’art 659 c.p “per la cui configurabilità, come più volte precisato da questa Corte (…) non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.”
Ampiamente provati l’elemento oggettivo del reato, stante il provato superamento della soglia di tollerabilità, come l’elemento soggettivo stante il protrarsi per tre anni della condotta dell’imputato, durante i quali sono adottate le opportune cautele necessarie a contenere il rumore e nonostante i diversi richiami a cui il reo è rimasto indifferente.
Per quanto riguarda infine il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte conferma la correttezza del percorso motivazionale del giudice di merito, poiché “l’imputato, peraltro gravato da precedenti penali anche specifici, ha manifestato una totale noncuranza nei confronti dei propri vicini, dimostrandosi sordo alle loro rimostranze per un prolungato temporale.”
Annamaria Villafrate